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Tirocini formativi 2024 - linee guida
I tirocini formativi 2024, sono misure formative di politica attiva, sono utili per acquisire nuove competenze da utilizzare nel mercato del lavoro, sono finalizzati a favorire l'acquisizione di competenze mediante l'inserimento in azienda e  attività formative. Si sottolinea che i tirocini non costituiscono rapporti di lavoro.
La regolamentazione dei tirocini è di competenza regionale, si  distinguono in base alla tipologia dei destinatari dell’azione formativa.
Possono essere suddivisi in:
  • tirocini curriculari e tirocini extracurriculari.
I tirocini curriculari, sono svolti all’interno di un percorso di istruzione o formazione, sono promossi dalle Università o dagli Istituti d'Istruzione.
Le tipologie di tirocinio extracurriculari attivabili sono le seguenti:
  • tirocini formativi e di orientamento;
  • tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro;
  • tirocini di orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro.
Possono essere attivati tirocini extracurriculari con i soggetti di seguito indicati:
  • soggetti disoccupati di cui all'art. 19 del D.lgs. 150/2015, inclusi anche i soggetti che hanno concluso i percorsi di istuzione secondaria superiore e terziaria;
  • lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, benficiano di strumenti di sostegno al reddito;
  • lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • lavoratori già occupati e cerca di altra occupazione;
  • soggetti svantaggiati;
  • soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione intemazionale e umanitaria, titolari di status di rifugiato e protezione sussidiaria di cui al dpr. n. 21/2015;
  • vittime di violenze , di sfruttamento e titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Per i soggetti sopra indicati i tirocini extracurriculari attivabili, devono avere una durata minima di 2 mesi e una durata massima, comprensiva di eventuali proroghe, di 12 mesi.
Inoltre, possono essere attivati anche tirocini extracurriculari con soggetti:
con disabilità ai sensi della legge n. 68/99.
Per i soggetti sopra indicati la durata massima comprensiva di eventuali proroghe è di 24 mesi.
Il limite minimo di durata  di 2 mesi, può essere ridotto ad un mese per i soggetti ospitanti che operano stagionalmente.

Le nuove linee guida 2024
Le ultime linee guida emanate dalla Conferenza Stato-Regioni risalgono al 2017, la legge di Bilancio 2022, prevede un riassetto della disciplina sul tirocinio extra-curriculare, oltre ad evidenziare le differenze tra le due tipologie di tirocinio curriculare ed extra- curriculare, vengono identificati i nuovi princìpi che dovranno essere previsti dalle normative regionali per l’applicazione corretta da parte dei soggetti ospitanti.
Le singole Regioni, hanno competenza esclusiva in materia di formazione professionale ed è compito della Conferenza Stato Regioni tracciare linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento.
La legge di Bilancio 2022, affida al Governo ed alle Regioni la predisposizione di un accordo che dovrà essere concluso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, entro il 30 giugno 2022, per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini extra-curriculari.
Il tirocinio non costituisce rapporto  di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoratori dipendenti, partendo da questo presupposto, la legge di Bilancio 2022 delinea dei princìpi generali sui quali si dovranno fondare le nuove linee guida condivise:
a) il tirocinio dovrà essere circoscritto ai soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
b) dovrà essere fissato un limite di durata massima, comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe;
c) dovrà essere fissato un limite numerico di tirocini attivabili, in relazione alle dimensioni dell’impresa ospitante;
d) dovrà essere riconosciuta una congrua indennità di partecipazione e cioè un valore erogato a fronte di una  partecipazione minima del tirocinante alla formazione prevista nel piano  formativo individuale;
e) dovranno essere definiti i livelli essenziali di formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
f) dovranno essere definite forme e modalità di contingentamento,  al fine di vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di  una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio,  così come succede per il contratto di apprendistato professionalizzante;
g) dovranno essere previste azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto del tirocinio, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Nelle more della definizione delle nuove linee guida 2022, per l'attuazione dei tirocini, valgono le norme previgenti (linee guida 2017 e normative regionali).

Limiti all'attivazione dei tirocini
Il soggetto ospitante non può attivare tirocini se, nel piano formativo individuale, sono previste mansioni equivalenti a quelle di eventuali lavoratori licenziati presso la stessa sede operativa nei 12 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo, nonchè, se ha effettuato licenziamenti per:
  • superamento del periodo di comporto;
  • mancato superamento del periodo di prova;
  • per fine appalto;
  • risoluzione del contratto di apprendistato per volontà del datore di lavoro.
Non possono essere attivati tirocini se il tirocinante ha avuto nei 24 mesi precedenti l'attivazione rapporti di lavoro di collaborazione o incarichi con il soggetto ospitante.
Non può essere attivato più di un tirocinio tra un soggetto ospitante e un medesimo tirocinante, salvo proroghe e rinnovi, nel rispetto della durata massima di 12 mesi.
Il tirocinante, ha diritto ad una sospensione del tirocinio per:
  • maternità;
  • infortunio;
  • malattia di lunga durata che si protragga per un periodo pari o superiore a 30 giorni solari.
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva.
Sono previsti limiti numerici all'attivazione dei tirocini in proporzione al numero dei dipendenti del soggetto ospitante. Tali limiti sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome. Inoltre, è previsto il riconoscimento di un’indennità risarcitoria minima per le attività svolte dal tirocinante.
Per l'attivazione dei tirocini è neccessario sottoscrivere apposita convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante che può essere pubblico o privato.
Oltre la convenzione, deve essere redatto un progetto formativo in cui deve essere indicato un tutor del soggetto proponente e un tutor del soggetto ospitante.
Il soggetto promotore è tenuto a garantire la copertura assicurativa Inail e la responsabilità civile verso terzi.
Le Pubbliche Amministazioni ed Enti promotori, possono definire nelle convenzioni le modalità di assunzione da parte del soggetto ospitante delle spese per la copertura delle garanzie assicurative.
Tutti i documenti debitamente firmati devono essere inviati al Centro per  l'Impiego competente che, verificata la regolarità della documentazione, rilascerà il nulla osta per l'attivazione. Il soggetto ospitante prima dell'inizio dell'attività deve effettuare la comunicazione obbligatoria on line.
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