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Il lavoro occasionale
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Lavoro occasionale 2024: contratto di lavoro occasionale

L'art. 54 bis del  D.L. n. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, reintroduce nel nostro ordinamento il lavoro occasionale accessorio 2017, con le forme e modalità di svolgimento ridefinite.
Lavoro occasionale 2024
Il nuovo lavoro occasionale, che dal 2017 perde l'aggettivo "accessorio", prevede due modelli contrattuali differenti di utilizzo che si riferiscono a due diverse categorie di datori di lavoro. Nascono cosi il libretto famiglia (LF) e il contratto di prestazione occasionale (Cpo). Per tutti e due modelli contrattuali sono stabiliti precisi limiti economici, con riferimento all'anno solare della prestazione:
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
  • il (decreto-legge 48/2023), innalza
    la soglia
    a 15.000 euro solo
    per le aziende che operano
    nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento,
    con riferimento alla totalità dei prestatori utilizzati con
    il contratto di prestazione occasionale
    ;

  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
I limiti economici su indicati, si riferiscono agli importi al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e ai costi di gestione. Le somme percepite dal lavoratore, sono esenti da trattenute fiscali, non incidono sul mantenimento dello stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Tutti i lavoratori che sono utilizzati per prestazioni di lavoro occasionale hanno diritto:
  • ai versamenti previdenziali con iscrizione alla Gestione separata INPS;
  • alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL;
  • al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto dalla legge;
  • alle tutele in materia di sicurezza e igiene sul lavoro previste dall’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le prestazioni di lavoro occasionale, possono essere rese tramite l'istituto del:
  • libretto famiglia (LF), se il datore di lavoro è una persona fisica che non esercita un’attività professionale o d’impresa e le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (Legge 96/2018 di conversione del D.L. 87/2018, cd Decreto Dignità);
  • con il contratto di prestazione occasionale (Cpo) per i datori di lavoro che esercitano un'attività come: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché le amministrazioni pubbliche con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.
Per tutti valgono le limitazione redittuali sopra indicate nonchè quelle previste per ciascuna tipologia come descritta nel paragrafo dedicato.
Inoltre, l'art. 54-bis comma 20, stabilisce il limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, fermo restando il limite di 2.500 euro di compesi percepiti da ogni lavoratore con lo stesso utilizzatore. Nel caso di superamento dei limiti sopra indicati si ha la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno. Per un approfondimento leggi la circolare INPS n. 107 del 05/07/2017 e per le modalità applicative l'INPS ha emanato la circolare numero 103 del 17-10-2018  sul CONTRATTO  di PRESTAZIONE OCCASIONALE. e la nuova Circolare INPS-numero-6-del-19-01-2023.

Lavoro occasionale 2024, il Libretto Famiglia
Al libretto famiglia possono far ricorso tutti i datori di lavoro persone fisiche che non esercitano un’attività professionale o d’impresa e le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (Legge 96/2018 di conversione del D.L. 87/2018, cd Decreto Dignità) e per lavori occasionale riferiti a:
  • lavori domestici;
  • di giardinaggio;
  • di  pulizie e manutenzione;
  • insegnamento privato;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo. (Legge 96/2018 di conversione del D.L. 87/2018, cd Decreto Dignità).
Per l’accesso alle prestazioni, i datori di lavoro privati e i lavoratori, devono registrarsi preventivamente nella piattaforma informatica INPS, all’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori, forniranno le informazioni identificative necessarie per:
  • la gestione del rapporto di lavoro;
  • i connessi adempimenti contributivi;
  • il pagamento elettronico della prestazione di lavoro.
Solo per il libretto famiglia, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere espletati con l'assistenza di un patronato. I pagamenti possono essere anche effettuati utilizzando il modello F24 e anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore, è esclusa la possibilità di compensazione dei crediti.
Ciascun utilizzatore, può acquistare il libretto famiglia, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità sopra indicate, oppure presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori di lavoro occasionale.
Il  Libretto Famiglia, è composto da titoli di pagamento il cui valore nominale è fissato in 10 euro, è utilizzato per retribuire prestazioni di durata non superiore a un’ora, il valore di dieci euro è comprensivo di:
  • € 8,00 per il compenso a favore del lavoratore;
  • € 1,65 per la contribuzione INPS;
  • € 0,25 per l'assicurazione INAIL;
  • € 0,10 per costi di gestione.
Le prestazioni di lavoro effettuate devono essere comunicate, dal datore di lavoro persona fisica, tramite il servizio on line o contact center INPS, entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa, indicando:
  1. i dati identificativi del prestatore;
  2. il compenso pattuito;
  3. il luogo di svolgimento della prestazione;
  4. la durata;
  5. l’ambito di svolgimento;
  6. la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni.
Il lavoratore riceverà una notifica attraverso un  SMS o posta elettronica.
L'erogazione dei compensi pattuiti, viene direttamente erogata dall'INPS entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta secondo la modalità scelta dal lavoratore all’atto della registrazione:
  • accredito su del conto corrente bancario/postale, libretto postale o carta di credito;
  • all’atto della registrazione nella piattaforma INPS, a richiesta del lavoratore, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del lavoratore.
In caso di mancata indicazione dell’Iban di accredito, o del metodo alternativo sopra indicato, il compenso sarà pagato dall'l’INPS con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italia. I costi, pari a € 2,60, saranno a carico del lavoratore e preventivamente trattenuti.
Contratto di Prestazione Occasionale 2024
I professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, le associazioni, le fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, per attività sporadiche e saltuarie possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale.   
Non possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale:
  • i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, incluse le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo. Tale
    soglia
    è innalzata a
    25 per i settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento
    (decreto-legge 48/2023);

  • le imprese del settore agricolo, salvo talune eccezioni;
  • le imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • coloro che operano nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo possono utilizzare il Contratto di prestazione occasionale per la remunerazione delle attività lavorative rese anche da lavoratori non appartenenti alle categorie di soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 54-bis richiamati al precedente paragrafo 2, del decreto-legge n. 50/2017.
I nuovi limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.  
Per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si prende come riferimento il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.
Per l’accesso alle prestazioni, i datori di lavoro e i lavoratori devono registrarsi preventivamente nella piattaforma informatica INPS, all’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori, forniranno le informazioni identificative necessarie per:
  • la gestione del rapporto di lavoro;
  • i connessi adempimenti contributivi;
  • il pagamento elettronico della prestazione di lavoro.
I pagamenti possono essere anche effettuati utilizzando il modello di F24, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore  è esclusa la possibilità di compensazione dei crediti.
La quantificazione dei compensi per le prastazioni di lavoro occasionale viene concordata dalle parti, che non può essere inferiore al minimo indicato per legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Per il compenso giornaliero viene stabilito un limite minimo fissato in 36 €, somma determinata da un minimo di 4 ore lavorative, anche se la prestazione effettiva risulta essere inferiore.
L'utilizzatore è tenuto al versamento dei contributi previdenziali (alla Gestione separata INPS) e assistenziali nelle seguenti misure:
  • 33,0 % per i  contributi previdenziali;
  • 3,5% per i contributi assistenziali (INAIL).
Ioltre, sono dovuti anche gli oneri di gestione nella misura dell’1% dell'importo complessivo erogato.
Il pagamento del compenso al lavoratore, relativo a tutte le prestazioni di lavoro occasione (LF e Cpo) rese nel mese, viene erogato direttamente dall'INPS entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta con le modalità scelte dal lavoratore all’atto della registrazione:
  1. accredito su del conto corrente bancario/postale;
  2. libretto postale o carta di credito;
  3. all’atto della registrazione nella piattaforma INPS, a richiesta del lavoratore, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del lavoratore.
In caso di mancata indicazione dell’Iban di accredito, o del metodo alternativo sopra indicato, il compenso sarà pagato dall'l’INPS con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italia. I costi, pari a € 2,60, saranno a carico del lavoratore e preventivamente trattenuti.
L'attivazione del contratto, avviene con una comunicazione effettuata dal datore di lavoro, tramite il servizio online INPS, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione in cui deve comunicare:
  1. i dati identificativi del prestatore;
  2. il compenso pattuito;
  3. il luogo di svolgimento della prestazione;
  4. la durata;
  5. l’ambito di svolgimento;
  6. tutte le altre informazioni per la gestione del rapporto.
Il lavoratore riceverà una notifica dell'inizio della prestazione attraverso un  SMS o posta elettronica.
La legge prevede la possibiltà di revocare una comunicazione precedentemente inserita entro tre giorni dalla data della prestazione. Il lavoratore può confermare entro i tre giorni successivi l'inizio della prestazione l'effettivo svolgimento della stessa. La conferma della prestazione da parte del lavoratore, inibisce la possibiltà di revoca da parte dell'utilizzatore.
Il datore di lavoro che abbia in corso o intrattenuto da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con un utilizzatore, non può attivare  prestazione di lavoro occasionale con lo stesso soggetto.
Contratto di Prestazione Occasionale nel settore agricolo
Per il biennio 2023-2024, viene introdotta in via  sperimentale, una nuova tipologia contrattuale in agricoltura determinata da esigenze di natura occasionale.
La durata massima prevista è di 45 giorni lavorativi intesi come durata massima, si calcolano indicando le giornate presunte di effettivo lavoro all’interno di un contratto che può avere una durata massima di 12 mesi.
Le imprese agricole possono ricorrere al contratto di prestazioni occasionali esclusivamente per alcune categorie di lavoratori:
  • persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19, D.lgs. n. 150/2015, che abbiano presentato la (DID) dichiarazione di Immediata Disponibilità;
  • percettori di prestazioni NASPI o di DIS-COLL, titolari di reddito di cittadinanza e percettori di ammortizzatori sociali;
  • studenti con meno di 25 anni di età iscritti ad un ciclo scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o, in qualunque periodo dell’anno, se studenti universitari;
  • detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354/1975, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Per poter accedere al contratto di lavoro i soggetti sopra indicati, ad eccezione dei pensionati, non debbono aver avuto, nei 3 anni antecedenti, un ordinario rapporto di lavoro in agricoltura.
Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, ha  l’obbligo di acquisire una autocertificazione (possibilmente, ex DPR n. 445/2000), riguardante la propria condizione soggettiva del singolo lavoratore.
L’INPS ha l’onere di sottrarre dalla eventuale contribuzione figurativa riguardante lo stato di disoccupazione o le misure di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale.
Inoltre, i datori di lavoro hanno l'obbligo di effettuere la comunicazione telematica al centro per l’impiego prima dell'inizio del rapporto di lavoro e devono trascrivere lavoratori occasionali agricoli sul Libro Unico del Lavoro (LUL).
Non possono stipulare il contratto di prestazione occasionale in agricoltura i datori di lavoro del settore agricolo che non applicano in contratti collettivi nazionali e provinciali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, entro il limite delle 45 giornate prestate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
La contribuzione è utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché, per quelle di disoccupazione anche agricola, e per i cittadini extra comunitari, è computabile ai fini reddituali per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno.
In caso di superamento del limite dei 45 giorni il rapporto lavoro si trasforma ex legge a tempo indeterminato.
La mancata comunicazione preventiva di inizio attività lavorativa è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Contratto di Prestazione Occasionale nella Pubblica Amministrazione
Il contratto di prestazioni occasionale nelle pubbliche amministrazioni può essere utilizzato esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e per attività specifiche previste dalla legge:
  1. nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  2. per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  3. per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  4. per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Per le pubbliche amministrazioni non vige la limitazione riferita al numero dei dipendenti.

L'INPS ha pubblicato un Vademecum che spiega con pochi passi  gli adempimenti da seguire per l'utilizzo delle nuove prestazioni occasionali con il libretto famiglia o con il contratto di prestazione occasionale.
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