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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 2024
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo 2024, ricorre per definizione dall'art. 3 della legge 604/1966, per eventi e fatti attinenti a "fattori produttivi organizzativi del lavoro e al regolare funzionamento di essa". Rappresentano una libera scelta del datore di lavoro con riferimento ad una diversa organizzazione aziendale, alle mutate condizioni di mercato e per tutte le normali esigenze dell'azienda finalizzate alla prosecuzione dell'attività produttiva. Inoltre, rientano nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le mutate condizioni che limitano la prestazione del lavoratore per cui l'azienda non ha più interesse ad utilizzare il lavoratore in una proficua attività lavorativa.
Per tutte le tipologie di licenziamento ricorre l'obbligo della comunicazione scritta del licenziamento con l'obbligo di motivazione contestuale. Il licenziamento orale è nullo.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per le aziende soggette all'applicazione della tutela reale (aziende che superano i 15  dipendenti), comporta l'attivazione di una procedura conciliativa obbligatoria prevista dall' art. 40 legge 92/2012:
devono effettuare una comunicazione preventiva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, con l'Indicazione dei motivi ed eventuali misure di ricollocazione del dipendente;
l'Ispettorato Territoriale del Lavoro convoca le parti entro 7 giorni e la procedura va conclusa entro 20 gg. successivi dalla convocazione, le parti possono chiedere una proroga. Al termine della procedura sopra descritta e in ogni caso se con esito negativo può essere intimato il licenziamento.
L'art. 18 della legge 300/70, intervenuto a garanzia e a ulteriore rafforzamento della protezione dal licenziamento illegittimo, recentemente ha subito notevoli modifiche prima con la legge 92/2012 (legge Fornero), poi con il D.Lgs.23/2015, che ha introdotto il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e la previsione di non  applicazione dell'art. 18, prevedento solo un indennizzo in caso di  licenziamento dichiarato illegittimo per tutti i rapporti di lavoro instaurati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs.23/2015. L'ultimo Decreto Legislativo ha comportato la riscrittura della normativa in materia di licenziamenti individuali (riforma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), ovvero, la riduzione dei casi nei quali si applica la cd. reintegra nel posto di lavoro, per meglio dire, abolizione della reintegra nel posto di lavoro nel caso di dichiarazione di illegittimità del licenziamento per tutti i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015, ancorchè trattasi di aziende che superano i quindici dipendenti.
Le riforme su indicate non incidono sui requisiti sostanziali di validità del licenziamento di cui alla legge 604/66, e, continuano ad essere gli stessi i criteri in base ai quali i giudici decidono la validità di un licenziamento. L'ultima riforma di cui al D.Lgs.23/2015, si applica a tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero, dal 7 marzo 2015. A tutti i contratti di lavoro stipulati prima del 7 marzo 2015, continuano ad applicarsi le tutele previste con le modifiche apportate dalla Legge 92/2012 in caso di dichiarazione di  licenziamento illegittimo.
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