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Il lavoro e la Costituzione

Lavoro nella Costituzione Italiana

La  Costituzione rappresenta un punto di riferimento importante nello studio  del diritto del lavoro. Contiene non solo i principi fondamentali che devono governare il mondo del lavoro, ma dispone anche su meterie specifiche. La Costituzione non si limita semplicemente all'enunciazione dei diritti e dei doveri del cittadino, ma si spinge sino alla concreta formulazione di un vero e proprio statuto del "lavoratore". In  particolare, viene sancito:
  • il diritto al lavoro;
  • ad  avere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità al lavoro svolto tale da assicurare un'esistenza libera e dignitosa;
  • i diritti irrinunciabili al riposo settimanale e alle ferie.
Tutela il lavoro minorile e quello femminile, sancisce la parità con l'altro sesso (parità di retribuzione a parità di condizione di lavoro), viene tutelata la funzione familiare della lavoratrice madre. Prevede interventi assistenziali e previdenziali in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia e la disoccupazione involontaria.

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro
(art. 1 comma 1  Cost.)


Lavoro «ogni tipo di attività o di funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società»
(art. 4 comma 2 Cost.)

«Tutti  i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla  legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di  opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»
«è  compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e  sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei  cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e  l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione  politica, economica e sociale del Paese»
(art. 3 comma 1 e 2)

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»
(art. 4 comma 1 Cost.)

«Ogni  cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la  propria scelta un’attività o funzione che concorra al progresso  materiale o spirituale della società»
(art. 4 c. 2)

«la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»
(art. 35 c. 1)

«Il  lavoratore ha il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità  e quantità del lavoro svolto e comunque sufficiente ad assicurare una  esistenza libera e dignitosa per se e la sua famiglia»
(art. 36 c.1)

«Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi»
(art. 36 c. 3)


«La  donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le  stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro  devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e  assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La  Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce  ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione»
(art. 37 c. 1 e 3)

vengono  previsti interventi assistenziali e previdenziali in favore del  lavoratore subordinato «in caso di infortunio, malattia, invalidità e  vecchiaia, disoccupazione involontaria»
(art. 38)

La libertà sindacale
(art. 39)
Il diritto allo sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano
(art. 40)
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