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Contratto di apprendistato 2024 età, durata
Il contratto di apprendistato, indica una tipologia di contratto e rapporto di lavoro finalizzato alla formazione professionale ed all'inserimento nel mondo del lavoro, è un contratto di  lavoro  a  tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, che varia per età, durata e agevolazioni.
L'apprendistato, è stato oggetto di diversi interventi legislativi che ne hanno definito le caratteristiche, le tipologie e le modalità d'esecuzione. Il Decreto Legislativo 81/2015, è l’ultimo intervento legislativo in ordine temporale nel quale è confluito il precedente il D.gls 167/2011, introducendo alcune novità senza modificare le tipologie previste, è  intervenuto sul primo tipo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e sul terzo tipo di apprendistato di alta formazione e ricerca. L'apprendistato professionalizzante, quello che  finora è stato preferito dalle aziende, non ha subito modifiche.
Le tipologie di apprendistato sono tre:
  • per la qualifica e il diploma professionale;
  • professionalizzante;
  • di alta formazione e ricerca.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, è destinato ai giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni d'età, la durata è variabile in base alla tipologia di diploma da conseguire, la parte formativa non può essere superiore ai 3 anni, elevabile a 4 anni in caso di diploma professionale quadriennale. Ha lo scopo di fare conseguire un diploma o una qualifica professionale coniugando la formazione e il lavoro. In base alle novità introdotte con  il Decreto Legislativo 81/2015, sono pevisti due percorsi:
  • il primo, ovvero, quello che già era normato dal testo unico sull'apprendistato il D.gls 167/2011, rivolto ai giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni d'età, ha una durata massima di tre anni elevabile fino a quattro in caso di diploma professionale quadriennale, la componente formativa è errogata nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione; la regolamentazione è rimessa alle regioni e alle province autonome, fermo restando quando stabilito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che definiscono gli standard formativi dell'apprendistato;
  • il secondo, ovvero, la novità intodotta dal Decreto Legislativo 81/2015, è rivolta ai soggetti che frequentano il quarto o quinto anno di Istituti tecnici e professionali per fargli acquisire competenze specifiche nel campo del lavoro accanto alle conoscenze della formazione scolastica.
Il  datore di lavoro che intende attivare tale percorso, deve sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'isitutuzione scolastica presso il quale è  iscritto il giovane, nel quale viene stabilito:
  • il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro;
  • i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in  particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge il monte  orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in  apprendistato;
  • il numero di ore da effettuare in azienda.
Durante la formazione esterna all'azienda, che comunque si svolgerà presso l'istituzione scolastica dove è iscritto il giovane, il datore di  lavoro non dovrà corrispondere alcuna retribuzione. Per la formazione a carico del datore di lavoro, il giovane dovrà ricevere una retribuzione pari al 10% di quella prevista. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, regolamentano l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore. In assenza della regolamentazione locale, si applicano le disposizioni del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti. Dopo il conseguimento della qualifica o  del diploma professionale, nonché, del diploma di istruzione secondaria  superiore, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali. La durata massima complessiva dei  due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla  contrattazione collettiva.

Apprendistato professionalizzante
L'apprendistato professionalizzante, è destinato ai soggetti dai 18 anni ai 29 anni di età i quali possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali. E' regolamentato dagli accordi interconfederali e dai CCNL, i quali definiscono la durata e le modalità di erogazione della formazione, nonché, la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni elevabile a cinque per i  profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. La parte formativa, che può essere esterna o interna all'azienda, è regolamentata dalle regioni e province autonome sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La formazione non può superare le 120 ore, è erogata nei limiti delle risorse disponibili.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca
L'apprendistato di alta formazione e di ricerca, è destinato ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonchè, praticandato per l'accesso agli ordini  professionali. Il datore di lavoro che intende attivare tale percorso, deve sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'isitutuzione formativa o con l'ente di ricerca presso cui è iscritto il giovane, nel quale viene  stabilito:
  • il contenuto e la durata della formazione a carico del datore  di lavoro;
  • il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del  numero di ore di formazione svolte in azienda.
La formazione esterna all'azienda, è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. Il giovane riceverà una retribuzione pari al 10% di quella prevista per il  periodo di formazione a carico del datore di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
Regolamentazione del contratto d'apprendistato
Per il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto anche in forma sintetica all'interno del contratto stesso, quindi, contestualmente all’assunzione. Il piano  formativo individuale può essere definito anche in base a moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. In assenza della regolamentazione regionale si applicano le disposizioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti come previsto dall'art. 46, comma 1, Decreto Legislativo 81/2015.
Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
La possibilità di assunzione di nuovi apprendisti in aziende con più di 50 dipendenti, solo nel caso di apprendistato professionalizzante, è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con almeno il 20% degli apprendisti presenti in azienda nei 36 mesi precedenti. Sono esclusi dal computo dei 36 mesi precedenti, i rapporti di lavoro in apprendistato cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni e per giusta causa. Il datore di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, può comunque assumere un  ulteriore apprendista, anche se non ha confermato a tempo indeterminato  il 20% dei contratti nell’ultimo triennio.
Possono essere assunti apprendisti nel rispetto del limite di 3 apprendisti ogni 2 dipendenti specializzati o qualificati in servizio. Per le ditte  fino a 9 dipendenti rimane il rapporto di 1 su 1. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Inoltre, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari d'indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari  d'ndennità  di mobilità il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della  legge  n.  223  del 1991, e l'incentivo  di  cui all'articolo 8, comma  4, della medesima legge.

Incentivi economici assunzione di apprendisti.
L’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato, è sostenuto da notevoli incentivi economici (come la contribuzione agevolata pari al 10% della retribuzione per le aziende con più di 9 dipendenti o lo sgravio totale per quelle con meno di 9 dipendenti o la deducibilità delle spese e dei contributi dalla base imponibile (Irap), o normativi (come l’esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti per determinati fini di  leggi).
I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Per saperne di più vedi incentivi assunzione.
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