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lavoro in somministrazione, contratto
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Il lavoro in somministrazione

Fare esperienze di lavoro anche per periodi brevi o accettare lavori anche non in linea con le proprie aspirazioni per periodi temporanei, può risultare utile per cominciare a conoscere meglio il mondo del lavoro in  rapida e costante mutazione.
Oltre ai contratti di lavoro classici, ovvero, lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo indeterminato, in questa sezione vengono presentati altri strumenti utili come fare esperienza anche per brevi periodi nel mondo del lavoro:

Lavoro in somministrazione.

Lavoro  in somministrazione, ex lavoro interinale, è stato introdotto per la  prima volta nel nostro ordinamento dal D.lgs. 276/2003 e può essere a tempo determinato o indeterminato. Consiste nella fornitura di manodopera da parte di un soggetto autorizzato ad un utilizzatore.
I soggetti coinvolti sono:
  • l'impresa utilizzatrice;
  • le agenzie di  somministrazione;
  • i lavoratori.
Il contratto di somministrazione di manodopera, deve essere stipulato in forma scritta la cui mancanza determina la nullità dello stesso e i lavoratori vengono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'azienda utilizzatrice.
Si compone di 2 contratti funzionalmente collegati tra loro:
  • il contratto di lavoro stipilato tra l'agenzia di  somministrazione e il lavoratore, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  • il contratto commerciale, avente natura privatistica, tra il sogetto utilizzatore e l'agenzia di somministrazione e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Ai lavoratori utilizzati in somministrazione, che dipendono formalmente dal somministratore, a parità di mansioni svolte, spetta una retribuzione di base non inferiore a quella dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. Il pagamento della retribuzione e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico dell'agenzia di somministrazione.
Il D.lgs. n. 81/2015, ha modificato il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing):
ha  eliminato le limitazioni previste, estendendo la possibilità di  somministrazione a qualsiasi attività e tipologia di lavoratori;
ha introdotto solo un limite di tipo quantitativo.
Infatti, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff leasing), può essere utilizzato fino al massimo del 20% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato presso l’utilizzatore con riferimento alla data del 1° gennaio dell’anno in cui viene a stipularsi il contratto. La contrattazione collettiva può modificare la percentuale massima del 20%, applicabile dall’utilizzatore.
Inoltre, rimane la possibilità di utilizzare apprendisti nell’ambito della somministrazione a tempo indeterminato.
Nella somministrazione e tempo determinato non si applica il limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato della durata (24 mesi) e l'azienda utilizzatrice non deve indicare la causalità.  In ogni caso la contrattazione collettiva dell'utilizzatore può modificare quanto sopra detto.
Fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati.
 

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