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Lavoro a tempo determinato 2024 proroghe, rinnovi

Lavoro a tempo determinato 2024 proroghe e rinnovi

  • Il rapporto di  lavoro subordinato può essere anche a tempo determinato, cioè con l'indicazione del termine entro cui cesserà il rapporto di lavoro. Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (decreto dignità), convertito in Legge n. 96/2018, oltre a modificare la durata massima, ha reintrodotto l'indicazione della causalità per stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato superiore a i 12 mesi
    Il nuovo DecretoLegge 48/2023 ha introdotto  le seguenti nuove causali:
    a) esigenze temporanee e oggettive di sostituzione di altri lavoratori;
    b) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria;
    c) qualora la contrattazione collettiva non abbia disposto le specifiche casistiche, sono le parti che possono individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva (in questo caso è consigliabile procedere con certificazione delle stesse presso una delle apposite commissioni). Questa possibilità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024.
    In caso di stipulazione di un contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, in assenza delle condizioni di causalità sopra indicate, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (Legge n. 96/2018)
    Pena la nullità del contratto, l'indicazione del termine deve risultare dell’atto scritto direttamente o indirettamente dal contesto complessivo del contratto sottoscritto dalle parti. Il datore di lavoro può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, un numero di lavoratori non superiore al 20% del personale in forza al 1° Gennaio dell'anno di assunzione. I datori di  lavoro con un numero di dipendenti inferiore a 5, possono comunque assumere una unità a tempo determinato. I contratti collettivi, compresi  anche quelli territoriali e aziendali, possono individuare diversi  limiti quantitativi  per la stipula dei contratti a tempo determinato. I  limiti sopra indicati, non trovano applicazione relativamente ai  contratti attivati nella fase di avvio di una nuova attività con le  modalità individuate dai contratti collettivi. Inoltre, non si  applicano:
    • per le start up innovative;
    • per la sostituzione di personale assente;
    • per le attività stagionali;
    • per i spettacoli o programmi radiofonici o televisivi;
    • nonché quelli conclusi con lavoratori di età superiore a 50 anni.
    Altresì, sono esclusi dai limiti imposti, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra enti di ricerca e lavoratori che svolgono in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica o  di coordinamento e direzione della stessa.
    Inoltre, la Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha modificato l’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 87/2018 (c.d. decreto Dignità).
    La modifica esenta dall’applicazione dei limiti sopra indicati i contratti a tempo determinato stipulati:
    • dalle pubbliche amministrazioni;
    • dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere;
    • dagli istituti pubblici di ricerca;
    • dalle società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.   

Durata del contratto di lavoro a tempo determinato 2024

La durata del contratto di lavoro a tempo determinato prevista, non può comunque essere superiore ai ventiquattro mesi con la possibilità di prorogare il contratto fino ad un massimo 4 volte, sempre entro il limite dei ventiquattro mesi e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro. La proroga deve avvenire con il consenso del  lavoratore e deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato.
Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
E' ammessa la possibilità di superare tale limite con la stipula di un'ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato non superiore a 12  mesi con le stesse caratteristiche del precedente ma per essere valido deve essere sottoscritto presso l'Ispettorato Territoriale competente che assume la funzione di garanzia.
In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di  superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si  trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della  stipulazione.

Lavoro determinato proroghe e rinnovi

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, può essere prorogato fino ad un massimo 4 volte sempre entro il limite dei 24 mesi indipendentemente dal numero dei contratti stessi. Il superamento del limite sopra indicato, comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla proroga eccedente  il massimo previsto di 4. Nel caso di proroga o rinnovo che comporta il superamento del limite dei dodici mesi, subentra l'obbligo dell'indicazione della causalità.
Tra la fine di un contratto e la stipula di uno nuovo devono passare 10 giorni (se inferiore ai 6 mesi) e 20 giorni se superiore. Nel caso non si rispettassero detti limiti il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Al termine della scadenza originaria o dopo la proroga o dopo il periodo  di durata massima complessiva di 24 mesi, il lavoro può proseguire in via di fatto per altri 30 gg. (se inferiore ai 6 mesi), per altri 50 gg.  (se superiore ai 6 mesi). Il datore di lavoro deve a corrispondere al  lavoratore una maggiorazione retributiva per ogni giorno di  continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Nel caso di superamento dei limiti previsti si ha la trasformazione a tempo indeterminato a partire dalla  data di superamento di detto limite.

Temine impugnazione del contratto di lavoro a tempo determinato

Il temine per l’impugnazione del contratto è fissato entro 180 gg. dalla fine del rapporto in via  stragiudiziale, ed entro  i successivi 180 gg. in via giudiziale.
Nel caso che il contratto a termine sia dichiarato illegittimo, con  conversione a tempo indeterminato, il giudice può riconoscere un indennizzo che va da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 in  materia di contratto di lavoro a tempo determinato

E' stata emanata la circolare n. 17 del 31 ottobre  2018 in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro, con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni interpretative  dopo le modifiche introdotte dal Decreto Dignità.
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