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Bonus assunzioni 2026
Bonus assunzioni 2026 giovani under 35

Incentivi assunzioni 2026 under 35
L’articolo 22 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (legge 4 luglio 2024, n. 95), dispone che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 ai datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori, (ad esempio, anche studi professionali o  associazioni), compresi i datori di lavoro agricoli che assumono lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato a "tutele crescenti", anche attraverso la  trasformazione di contratti  a termine, viene riconosciuto uno sgravio contributivo a carico degli stessi, con esclusione dei  premi INAIL, nella  misura del  100%  e per  un  periodo massimo di 24 mesi nel limite massimo di euro 500 mensile.
Per assunzioni effettuate in una sede o unita' produttiva ubicata nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), ossia nelle regioni:
  • Abruzzo;
  • Molise;
  • Campania;
  • Basilicata;
  • Sicilia;
  • Puglia,;
  • Calabria;
  • Sardegna;
  • Marche;
  • Umbria;
l'importo è elevato a 650 euro mensili. Gli importi si riferiscono per ogni lavoratore.
La misura, per le regioni del Centro Nord , si applica se la nuova assunzione comporta un incremento occupazionale netto (tale regola si applica dal 1° luglio 2025)
E' ammesso anche il lavoro a tempo parziale e in questo caso, il massimale, è proporzionalmente ridotto.  Si  precisa che sono dovuti i contributi assistenziali INAIL
La misura incentivo assunzioni under 35 non è cumulabile con la decontribuzione Sud ed è sottoposta all’approvazione della Commissione Europea perché finanziata con i fondi Next Generation EU.     
Requisiti del lavoratore:
  • non avere superato i 35 anni;
  • non avere mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con  lo stesso o con altro datore di lavoro, fanno eccezione i periodi di apprendistato svolti presso un altro datore  di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

E' destinato ai datori di lavoro privati che assumano con le seguenti tipologie contrattuali:
  • contratto a tempo indeterminato;
  • trasformazioni di contratti a tempo indeterminato.
L’esonero spetta se:
  • i datori di lavoro non hanno proceduto nei sei mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione di personale lavoratori aventi la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.
  • idatori di lavoro non procedono, nei nove mesi successivi all’assunzione a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione di personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.
Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la sospensione delle agevolazioni ed i recupero di quanto indebitamente percepito.
Il contributo può essere fruito esclusivamente tramite conguaglio delle  denunce contributive effettuate mensilmente. E' ammesso anche il lavoro a tempo parziale e in questo caso, il massimale è proporzionalmente ridotto. Si  precisa che sono dovuti i contributi assistenziali INAIL.
Le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente restano esclusi dall'incentivo.
La misura, come preannunciato dal governo, dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2026.
Bonus assunzioni 2026 giovani under 30



Incentivi assunzioni giovani under 30
L'incentivo è destinato ai giovani under 30 , ed è una una misura permanente.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai datori di lavoro privati, che assumono lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato a "tutele crescenti", viene riconosciuto uno sgravio contributivo a carico degli stessi, con esclusione dei premi INAIL, nella misura del 50% e per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di euro 3.000,00 annui da ripartire su base mensile. E' ammesso anche il lavoro a tempo parziale e in questo caso, il massimale è proporzionalmente ridotto. Si  precisa che sono dovuti i contributi assistenziali INAIL.
Potenziamento ZES: L'incentivo è maggiore per le assunzioni effettuate nella ZES Unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna).
Massimale: In alcuni casi di sovrapposizione tra requisiti, lo sgravio può arrivare a 650 euro mensili

Requisiti del lavoratore:
  • non avere superato i 30 anni;
  • non avere mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato ad esclusione del fatto che il lavoratore non sia stato assunto precedentemente con un contratto di apprendistato professionalizzante, conclusosi prima della sua qualificazione.
L’agevolazione contributiva può essere fruita per le assunzioni di lavoratori che non abbiano superato i 30 anni di età e non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro o con altri datori di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
E' destinato ai datori di lavoro privati che assumano con contratto a tempo indeterminato,  anche in somministrazione.
L’agevolazione contributiva si applica alle aziende che non hanno proceduto a:
licenziamenti per GMO e a licenziamenti collettivi, nell'unità produttiva a quella di assunzione del lavoratore nei 6 mesi precedenti l’assunzione ;
licenziamento per GMO dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica nei 6 mesi successivi all'assunzione agevolata.
Le  agevolazioni alle assunzioni prevedono l'esonero dei contributi previdenziali , fino ad un massimo di 3.000,00 annui da ripartire su base mensile per lavoratore assunto. Il contributo può essere fruito esclusivamente tramite conguaglio delle  denunce contributive effettuate mensilmente. E' ammesso anche il lavoro a tempo parziale e in questo caso, il massimale è proporzionalmente ridotto. Si  precisa che sono dovuti i contributi assistenziali INAIL.
Le assunzioni con contratto di apprendistato, di lavoro domestico, accessorio e intermittente restano esclusi dall'incentivo.
L’incentivo non è cumulabile  con altri incentivi di natura contributiva ed economica.
Bonus assunzioni di donne 2026
Dal 2024, l'incentivo assunzione di donne svantaggiate cambia ritornando al passato, con un'ulteriore modifica in negativo, la  decontribuzione che passa dal 100% al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, inclusi i contributi INAIL
Assunzione agevolata donne
Per agevolare e incentivare  l’occupazione delle donne, è previsto uno sgravio contributivo per l’assunzione di donne con almeno cinquanta anni di età ed è relativo alle:
  • assunzioni a tempo determinato
  • assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
Lo sgravio può essere applicato per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2024 e consiste nell'esonero nella misura del 50% del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, compreso i premi INAIL,  per un periodo di:
  • 12 mesi, se il contratto è a tempo determinato;
  • 18 mesi se il contratto è a tempo indeterminato;
  • 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, che venga poi trasformato  a tempo indeterminato.
L'esonero è riconosciuto per l’assunzione di:
  • donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, ovunque residente e priva di impiego da almeno 24 mesi;
  • donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residente in un’area svantaggiata;
  • donne di qualsiasi età che svolgono una mansione o operano in un settore caratterizzato da una disparità di genere superiore al 25% (agricoltura, edilizia, logistica, ecc.) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.  

Condizioni e limiti dell'assunzione agevolata donne 2024
Destinatari del beneficio sono:
  • tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, inclusi quelli del settore agricolo;
  • gli Enti pubblici economici;
  • gli IACP trasformati in Enti pubblici economici;
  • gli Enti privatizzati trasformati in società di capitali, pur se interamente pubbliche;
  • le ex IPAB;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli Enti morali e quelli ecclesiastici.
Devono trovarsi nelle  seguenti condizioni:
  • regolarità degli obblighi contributivi (dimostrata col DURC);
  • rispetto delle norme per la tutela e la salute del lavoro;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, ove sottoscritti;  
  • rispetto dei diritti di precedenza nelle assunzioni ;
  • rispetto dei lavoratori posti in cassa integrazione salariale, a meno che l’assunzione incentivata non sia di livello diverso o riguardi un’altra unità produttiva.
Per avere il diritto all'esonero contributivo, le assunzioni delle donne, devono comportare un incremento occupazionale netto del numero dei lavoratori dipendenti occupati mediamente nei 12 mesi precedenti, calcolato sulla base della differenza con  il numero dei lavoratori occupati  in ciascun mese, computando i dipendenti con  contratto di lavoro a tempo parziale in base al rapporto tra il numero delle ore part-time e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno e al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate.
Sono esclusi i lavoratori che non sono più al lavoro per:
  • dimissioni volontarie;
  • pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • licenziamento per giusta causa.

Donne vittime di violenza
La legge finanziaria 2023, all'art.1, comma 191 e ss. introduce un nuovo incentivo per le assunzioni di donne vittime di violenza.  Lo sgravio può essere applicato per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 e prevede per i datori di lavoro privati un esonero contributivo per chi assume donne vittime di violenza.
Destinatari del beneficio sono:
  • lavoratrici disoccupate, che beneficiano di aiuti erogati dal Fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza (art. 105-bis del D.L. n. 34/2020);
  • donne che hanno fruito di aiuti a carico del Fondo nel corso del 2023
L'agevolazione consiste nell'esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000 euro annui,  massimo 666,66 euro mensile.
L'esonero è riconosciuto per:
  • 24 mesi se il contratto è a Tempo Indeterminato (tempo pieno o part-time), anche con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • 12 mesi se il contratto è a tempo determinato (tempo pieno o part-time);
  • 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato (tempo pieno o part-time)

Bonus lavoratrici madri
L’incentivo consiste in un esonero contributivo del 100%, entro il limite di 8.000 euro annui, con durata variabile in funzione della tipologia contrattuale:
  • contratto a tempo determinato per 12 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato per 18 mesi;
  • contratto a tempo indeterminato per 24 mesi.
L'incentivo spetta per l’assunzione di madri lavoratrici con almeno tre figli minori, prive di un impiego retribuito da almeno sei mesi.
Incentivi assunzione over 50
La legge L. 92/2012, all'art. 4, comma 8 e ss,  (legge Fornero), ha previsto un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali,  per i i datori di lavoro del settore privato,  che assumono soggetti con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da almeno 12 mesi.
Lo sgravio consiste nell'esonero nella misura del 50% del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di:
  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 18 mesi cumulativi totali in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da termine ad indeterminato.
L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed i contratti di lavoro intermittente.
L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi e nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Apprendistato incentivi assunzioni 2026

Nelle imprese con un numero di addetti pari o inferiore a nove, le  assunzioni, stipulate con contratto  di apprendistato professionalizzante, di giovani che hanno  tra i 15 anni e i 29 anni e 364 giorni, viene riconosciuta un’aliquota contributiva pari:
  • all’1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo anno, il 10% per il terzo anno;
  • per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti  l’aliquota è pari al 10%.
Alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il giovane sia under 30, il datore di lavoro usufruisce di un incentivo:
  • pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail;
  • nel limite massimo di 3.000 euro su base annua;
  • per un periodo massimo di 12 mesi.
Incentivi assunzione beneficiari assegno di inclusione e supporto formazione lavoro
Ai datori di lavoro privati che assumono, dal 1° gennaio 2024, soggetti beneficiari dell'assegno di inclusione e supporto formazione lavoro, con i seguenti contratti:
  • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o parziale;
  • contratto di apprendistato professionalizzante;
  • trasformazione da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (nel limite massimo di durata sono inclusi anche i mesi agevolati con contratto a termine);
è riconosciuto l'esonero totale dei contributi a carico dell'azienda  (nel limite di 8.000 euro) e applicato su base mensile. L’esonero, ha la durata massima di 12 mesi.
Per il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato pieno o parziale, anche stagionale,  è riconosciuto  l'esonero del 50% dei contributi a carico dell'azienda nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che rispetti i seguenti obblighi:
  • inserimento dell’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL;
  • regolarità degli obblighi contributivi (dimostrata col DURC);
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, ove sottoscritti;  
  • adempimento dell'eventuale obbligo di collocamento dei disabili, previsto dall’art. 3 della legge n. 68/1999.
I lavoratori assunti con l'incentivo per i soggetti beneficiari dell'assegno di inclusione e supporto formazione lavoro, pena la restituzione dell’incentivo fruito, è maggiorato delle sanzioni civili, non potranno essere licenziati nei 24 mesi successivi all'assunzione.

Incremento occupazionale Super-deduzione Legge: art. 4, D.L.vo 216/2023
L'incremento occupazionale Super-deduzione di cui alla Legge: art. 4, D.L.vo 216/2023, con riferimento all’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023, integrati dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 399-400), viene esteso anche per il biennio 2025-2027, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.
La maggiorazione ammessa in deduzione, può essere applicata solo in presenza di un incremento occupazionale per il biennio 2025-2027: il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, alla fine del periodo d'imposta del biennio 2025-2027 , dovrà essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato occupato alla media degli stessi dipendenti nel 2024.  
Il beneficio consiste in una maggiorazione del 20% del costo del costo del lavoro ammesso in deduzione, ovvero il 120%.
L’agevolazione spetta solo ai datori di lavoro che hanno esercitato l’attività per tutto il periodo d’imposta degli anni 2024, 2025 e 2026 (365 giorni) e per tutte le assunzioni a tempo indeterminato.
Spetta:
  • alle imprese (comprese le imprese familiari e le società di persone);
  • a esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo.
Sono escluse le imprese di nuova costituzione.
L’agevolazione non spetta alle società e agli enti che si trovano in tutte le forme di liquidazione (ordinaria, giudiziale,  coatta amministrativa, concordato preventivo, etc.).
Se il soggetto da assumere è un  lavoratore “svantaggiato” o persone con disabilità, è prevista un'ulteriore maggiorazione del 10%, ovvero, la deduzione ammessa è pari al 130%.
Le categorie di lavoratori ammessi sono:
  • lavoratori svantaggiati o con disabilità;
  • donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minori di 18 anni;
  • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • ex percettori Reddito di cittadinanza che non hanno i requisiti per l’accesso all'assegno di inclusione.

L’esonero già previsto dal Decreto “Agosto” n. 104 del 14 agosto 2020 (convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020), con la finalità di tutelare i livelli occupazionali con particolare riferimento in aree già caratterizzate da situazioni di particolare disagio socio-economico viene esteso fino al 31 dicembre 2029 (dalla legge di bilancio 2021).  Le regioni interessate alla misura sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia  nelle seguenti misure senza individuazione di un tetto massimo mensile:

L’esonero è applicabile ai soli contributi dovuti all’INPS, è riconosciuto, per l'anno 2026, in misura pari al 20%, entro un tetto massimo di 125 euro mensili, per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025.

  • 30% dei contributi INPS da versare fino al 31 dicembre 2025;  
  • 20% dei contributi INPS da versare negli anni 2026 e 2027;
  • 10% dei contributi INPS da versare nel 2028 e 2029.  
Per il 2026 entro un tetto massimo di 125 euro mensili, per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025.
L’esonero si rivolge ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni sopra indicate, restano esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
Per maggiori informazioni e le istruzioni operative vedi la circolare INPS n. 122 del 22 ottobre 2020 con l'allegato 1 e l'allegato 2, circolare INPS n. 33/2021.
L’accesso al beneficio è condizionato:
  • al documento di regolarità contributiva (Durc);
  • al rispetto (articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006) degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
Il beneficio, è cumulabile ma soggetto alle regole degli aiuti di Stato.
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